In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013.
Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, si effettua il pagamento del tributo con sanzioni e interessi (cd. Acquiescenza).
Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta.
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso
Per ricevere tutte le informazioni utili in caso di ritardo od omesso pagamento si invita a: