Seguici su
Cerca
Descrizione

In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.

Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, si effettua il pagamento del tributo con sanzioni e interessi (cd. Acquiescenza).

Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta.

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso

Per ricevere tutte le informazioni utili in caso di ritardo od omesso pagamento si invita a:

Pagina aggiornata il 31/03/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: